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DOCUMENTI

La legge truffa

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho nessuna difficolt� a contraccambiare il saluto cavalleresco, rivoltomi dall'amico e collega Bisori. Ma, collega Bisori, lasciamo da parte lo spirito cristiano, perch� mi pare che lo spirito cristiano sia ben lontano dalla legge che siamo chiamati ad esaminare; ricordo infatti che da bambino mia madre m'insegn� i comandamenti della Chiesa fra cui vi � il settimo che dice: non rubare. Comunque, signor Presidente, onorevoli colleghi, io voglio esaminare una pregiudiziale che riguarda il tempo in cui � stata presentata la richiesta d'urgenza e, ai fini del mio ragionamento, rivolgo a me stesso, prima di rivolgerla a voi, la domanda: "Come mai il Governo non ha mai chiesto l'urgenza, alla Camera dei deputati? Mentre qui l'ha fatta chiedere da alcuni esponenti della maggioranza?". L'onorevole Scelba, presentando il disegno di legge in esame all'altro ramo del Parlamento disse che non era necessario chiedere l'urgenza perch� l'urgenza era in re ipsa. Onorevole Scelba, semmai � vero il contrario: infatti il disegno di legge, a modifica del testo unico della legge elettorale del 1948 non porta in se stesso l'urgenza; bens� reca un ostacolo insormontabile, alla richiesta dell'urgenza; cio� questo disegno di legge non postula, ma ripudia l'urgenza. Onorevole Scelba, mi permetto di ricordarle l'articolo 72 della Costituzione, da lei forse dimenticato perch� ella ha una certa idiosincrasia nei confronti della Costituzione; vi � come una incompatibilit� di carattere tra lei e la Carta costituzionale. Debbo parlare dell'articolo 72 ai fini del mio ragionamento, ma di sfuggita, perch� altri vi si soffermeranno pi� a lungo. L'ultimo comma di quest'articolo stabilisce: "La procedura normale di esame, e di approvazione diretta da parte della Camera � sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi". Preme subito osservare questo, che nella discussione che avvenne alla Costituente e precisamente, se non erro, tra il 14 e il 15 ottobre 1947, fu precisamente il nostro collega Lucifero a proporre, con emendamento, che fosse inclusa la parola "elettorale". Il collega Lucifero sostenne questa sua proposta, affermando che, per quanto riguardava le leggi elettorali, vi sono in dottrina pareri discordi. C'� chi sostiene che si tratti di leggi prettamente costituzionali, c'� chi invece sostiene il contrario. Tuttavia - sostenne il collega Lucifero - poich� non vi � accordo in materia dobbiamo includere anche le leggi elettorali, data l'importanza che esse rivestono. Il collega Riccio, in sede di Commissione, con frase felice disse: "Se le leggi elettorali non rivestono vero carattere costituzionale, tuttavia si inseriscono nella Costituzione�".

Riccio. Ho detto che possono avere un interesse costituzionale.

Pertini. Accetto senz'altro la sua correzione, che ai fini del ragionamento vale la prima versione da me data. Comunque certo � questo: che l'articolo 72 vieta che si segua la procedura non normale per le leggi elettorali. So quello che voi obietterete e cio� che per procedura normale il legislatore ha voluto intendere la procedura diretta, cio� che l'ultimo comma dell'articolo 72 vieta per determinate leggi il procedimento di decentramento, che consiste nell'invio di un disegno di legge alla Commissione competente perch� deliberi direttamente su di esso.
Conviene, in proposito, esaminare come � avvenuta la discussione alla Costituente. Mi auguro siano presenti i colleghi Persico e Ruini. Quando si pass� alla discussione di questo articolo alla Costituente, articolo che prima del coordinamento portava il n. 69, per quanto riguarda l'ultimo comma, l'onorevole Persico fece questa interessante dichiarazione, parlando degli emendamenti presentati dagli onorevoli Costa e Lucifero: "�per cui quando si tratta di disegni di legge di natura costituzionale (ed elettorale bisogna aggiungere tenendo presente l'emendamento Lucifero) o di trattati internazionali o di bilanci � da seguirsi la procedura normale, senza possibilit� di procedimenti abbreviati". Il Presidente della Commissione dei 75, a pagina 1198, volume ottavo, risulta aver fatto questa dichiarazione: "Tali leggi, le leggi cio� di cui all'ultimo comma dell'articolo 72, non potranno mai essere sottratte all'esame articolo per articolo e all'approvazione della Camera" (procedura cio� diretta da parte della Camera) "e per esse non sar� ammissibile nessun procedimento abbreviato". Ancora lo stesso Presidente della Commissione dei 75 fece un'altra interessante dichiarazione in proposito. L'onorevole Mortati ebbe a presentare un emendamento che riguardava l'urgenza. Badate se non vi fosse altra prova che "procedura normale" deve essere messa in relazione col procedimento abbreviato e quindi col provvedimento di urgenza, basterebbe quanto il senatore Ruini disse esaminando l'emendamento Mortati cos� formulato: "Chiedo che non si possa dichiarare l'urgenza di un provvedimento se non a maggioranza assoluta", e il Presidente della Commissione tranquillizza l'onorevole Mortati con queste parole: "Per una semplice dichiarazione di urgenza non credo che questo principio sia ammissibile tanto pi� che secondo il testo della Commissione completato dagli onorevoli Perassi, Costa e Lucifero, viene stabilito che per alcune categorie importantissime non sia possibile il procedimento abbreviato". Pertanto � lo stesso Presidente della Commissione dei 75 che mette in relazione la procedura normale con la procedura d'urgenza e soggiunge che per alcune leggi mai sia ammissibile il procedimento abbreviato. Ecco l'ostacolo, onorevole Scelba, insormontabile di fronte al quale si � trovato il Governo. E che sia questa l'interpretazione da darsi all'ultimo comma dell'articolo 72 lo stanno a provare anche i lavori della Giunta del Regolamento. La Giunta del Regolamento quando ebbe a formulare l'articolo 26, cerc�, dietro invito e suggerimento dei senatori Conti e Lucifero, con l'approvazione e l'accettazione in pieno del senatore Persico, di spiegare bene che cosa si doveva intendere per procedura normale e cio� la procedura normale non doveva essere confusa con la procedura diretta. Allora l'onorevole Conti propose si aggiungessero le parole: "secondo la procedura normale" e cio� non soltanto la procedura diretta, ma anche secondo la procedura normale. Il senatore Lucifero con ragionamento sempre chiaro e limpido fece suo l'emendamento Conti con queste parole: "Occorre stabilire non solo che certe leggi debbono andare alla discussione del Senato in Assemblea plenaria, ma anche che debbano seguire la procedura normale: "non possono, cio�, seguire quelle procedure abbreviate che restano sempre dirette, ma che sono delle procedure, come dire per direttissima. Visto che si tratta di leggi di particolare importanza � bene stabilire che esse debbano seguire la procedura normale e non la procedura abbreviata". Il senatore Persico accett� e la Giunta accolse il parere del senatore Lucifero e l'emendamento "secondo la procedura normale", fu votato dall'Assemblea il 10 giugno 1948.

Da tutto questo si deduce, mi pare senza possibilit� di essere contraddetti, che l'articolo 72 vietava e vieta al Governo di porre la procedura di urgenza, perch� essa � una procedura non normale e appunto perch� si tratta di legge elettorale. Il collega Riccio ha voluto interrompermi, ma anche egli ha detto che si tratta di una lex legum, di una legge che pur non avendo carattere strettamente costituzionale, pu� avere l'importanza d'una legge costituzionale poich� incide per almeno cinque anni sulla vita politica del Paese e pu�, come esamineremo in seguito, portare in s� delle premesse da cui potrebbero domani derivare gravi conseguenze, come ad esempio la revisione della Carta costituzionale. Perci�, se per altre leggi poteva in materia farsi una eccezione, per questa legge elettorale nel modo pi� assoluto non pu� essere fatta eccezione alcuna. Il legislatore, come ha invitato per le leggi a carattere costituzionale, cos� invita per le leggi elettorali il corpo legislativo a meditare lungamente prima di approvarle, perch� debbono essere vagliate ed esaminate tutte le possibili conseguenze che da esse potrebbero derivare.

Per queste ragioni il Governo ha avuto ancora un certo pudore alla Camera dei deputati, pudore che poi purtroppo ha perduto lungo la strada da Montecitorio a Palazzo Madama. 

Il Governo alla Camera dei deputati non ha chiesto l'urgenza, perch� sapeva che il Regolamento della Camera poteva offrirgli la possibilit� (sapendo naturalmente di avere il consenso di quella Presidenza) di aggirare l'ostacolo senza affrontare apertamente la questione anticostituzionale. Questo pudore lo ha trattenuto e, per aggirare l'ostacolo, ha spinto il Presidente dell'altro ramo del Parlamento ad avvalersi del terzo comma dell'articolo 65 del Regolamento della Camera, il quale recita: "Quando non vi sia data dichiarazione di urgenza il Presidente della Camera pu� assegnare alla Commissione un termine per la presentazione delle relazioni".

Ecco come il Governo ha chiesto indirettamente l'urgenza: ha fatto fissare dal Presidente della Camera un termine alla Commissione; questo procedimento non ha per� nulla a che fare con il vero e proprio procedimento di urgenza. L'onorevole De Gasperi ha riversato in questo modo sulle docili spalle dell'onorevole Gronchi le sue responsabilit�.
Onorevole De Gasperi, pure lei naturalmente in questo ha le sue precise responsabilit�, ma � bene fissare anche le responsabilit� altrui, le responsabilit� di chi, pur potendolo, non ha impedito che lei violasse il Regolamento e la Costituzione.

Comunque, ripeto, per questa legge il Governo non ha posto alla Camera sdubito l'urgenza, ma, qui, al Senato, ha rotto ogni indugio costituzionale. Il nostro Regolamento non offre la scappatoia, che il Regolamento della Camera ha offerto al Presidente del Consiglio. Ed allora ecco che il Governo fa presentare da 10 dei suoi senatori della maggioranza la richiesta d'urgenza.

Orbene, onorevole De Gasperi, lei fa chiedere l'urgenza per una legge che non riguarda l'interesse del Paese, per una legge che riguarda esclusivamente l'interesse del suo partito e l'interesse dei suoi parenti poveri, i quali vanno sognando di potersi arricchire a spese altrui. Ed allora io le chiedo, onorevole De Gasperi, come mai ella e i suoi non abbiano dimostrato la stessa frenesia di accorciare i termini per altre leggi che interessano direttamente il Paese. Perch�, vivaddio, lei non ha fatto chiedere l'urgenza per le leggi che dovrebbero dare vita a quegli istituti previsti dalla Carta costituzionale e che varrebbero a consolidare la democrazia in Italia? Naturalmente pur di attuare il suo proposito, e cio� di varare questa legge, ella, onorevole De Gasperi, non ha esitato e non esita a violare il Regolamento e la Costituzione. E mi consenta di farle un garbato ammonimento: "Veda, onorevole De Gasperi, quando una classe dirigente viola le leggi che essa stessa si � date, apre la strada alle pi� pericolose avventure; d'altra parte, signori del Governo, come voi potete pretendere l'osservanza della legge quando voi siete i primi a violare la legge?". Non dovete stupirvi che questo vi venga detto da uomini che voi andate definendo "sovversivi", "sovvertitori dell'ordine costituto"!
Noi ancora una volta, onorevole De Gasperi - e mi appresto ad entrare in merito alla mia pregiudiziale - difendiamo la Carta costituzionale pi� di quanto non la difendano i suoi, perch� essa � costata parecchio: abbiamo pagato un alto prezzo per conquistarla al popolo italiano, abbiamo dovuto pagare anni di galera, versare molto sangue nelle nostre file. La Carta costituzionale � dunque una cosa che appartiene soprattutto a noi, � una nostra conquista e la difenderemo sempre, in ogni circostanza, onorevole De Gasperi. 

Signor Presidente, entrando nel merito della mia pregiudiziale, affermo che questa richiesta che ci viene fatta della procedura di urgenza viola il Regolamento e la Carta costituzionale.

Onorevoli colleghi, vi � una differenza notevole, tra l'articolo che regola la procedura di urgenza del Regolamento del Senato (art. 53) e l'articolo invece che regola la procedura di urgenza del Regolamento della Camera (articolo 35). Non � infatti l'articolo 65 del Regolamento della Camera - di cui parleremo in seguito - che regola la procedura di urgenza, bens� l'articolo 35, il quale, dopo avere stabilito che le relazioni delle Commissioni debbono essere presentate alla Camera nel termine massimo di due mesi, non comprendendo in esso le vacanze, dice: "Detto termine sar� ridotto alla met� per i disegni e le proposte di legge di cui la Camera abbia deliberato l'urgenza".

Se in base a questo articolo l'urgenza non � stata chiesta all'atto della presentazione del disegno di legge, la Camera ha ancora la possibilit� di seguire un procedimento abbreviato, che per� non ha nulla a che fare con la procedura d'urgenza propriamente detta. Infatti al secondo comma dell'articolo 65 del Regolamento della Camera si legge: "Nell'atto di presentazione di un disegno o di una proposta di legge, od anche successivamente, il Governo o qualsiasi deputato pu� chiedere alla Camera che si fissi un termine inferiore a quello indicato nell'articolo 35". Poi vi � l'altro mezzo offerto dall'intervento del Presidente stesso della Camera, il quale di sua iniziativa pu� fissare un termine alla Commissione. Il nostro Regolamento � sostanzialmente diverso. L'articolo 53 recita: "Quando per un disegno di legge sia stata dal proponente o da almeno 10 senatori richiesta la procedura d'urgenza, il Senato la delibera a maggioranza�".

Ora, quale � il momento, in cui pu� essere chiesta la procedura di urgenza? Essa deve essere chiesta all'atto della presentazione del disegno di legge, e nel nostro caso quando i disegno di legge i esame fu trasmesso al Senato con il messaggio della Camera. Allora e solo allora si poteva chiedere la procedura di urgenza. Perch� questa interpretazione? L'articolo 53 fa parte del capo settimo, il quale � intitolato "Della presentazione e trasmissione dei disegni di legge". Mi rivolgo alla parte vostra in cui sono molti giuristi. Io sono stato ai tempi miei avvocato, ma nella mia vita ho dovuto sostenere pi� la parte dell'imputato che quella del difensore. Mi rivolgo ai giuristi, perch�, al disopra di ogni questione di parte, dicano se, quando occorre interpretare un articolo, si debba guardare o no sotto quale titolo questo articolo si trova. Orbene, l'articolo 53 si trova sotto il titolo "Della presentazione e trasmissione dei disegni di legge". Molto pi� chiaro anche in questo il nostro articolo dell'articolo 35 della Camera dei deputati. D'altra parte, mentre il Regolamento della Camera dei deputati offre ancora la possibilit� di un procedimento abbreviato, nel caso in cui non � stata chiesta la procedura di urgenza, il nostro Regolamento nel modo pi� assoluto questa possibilit� non offre. O la procedura di urgenza la si richiede quando si presenta il disegno di legge o non la si pu� pi� chiedere. Per dimostrarvi la fondatezza del mio ragionamento vi prego di leggere ancora l'articolo 32 del nostro Regolamento: "Scaduto il termine, il disegno di legge viene iscritto all'ordine del giorno e discusso sul testo del proponente, salvo che il Senato, su richiesta della Commissione, non conceda un nuovo termine non superiore ai due mesi". Perch� possa essere concesso il nuovo termine, bisogna che sia scaduto il vecchio. Non � ancora scaduto il primo termine, onorevole Tupini, concesso dall'Assemblea: lasci che scadano i due mesi e poi alla fine di marzo potr� presentarsi qui e chiedere che l'Assemblea conceda un nuovo termine.

Onorevoli colleghi, il nostro Regolamento differisce in diversi punti del Regolamento della Camera. Se voi ricordate, vi � una disposizione nel nostro Regolamento che consente di far dichiarazioni di voto, anche quando vi � la richiesta di votazione a scrutinio segreto. Secondo il Regolamento della Camera questo non � concesso. Vi � poi nel nostro Regolamento una disposizione, per cui, richiesta e votata la chiusura della discussione generale, essa non funziona, come prescrive il Regolamento della Camera, come una ghigliottina, perch� ancora un senatore per gruppo ha diritto a parlare. Senza dubbio � pi� logico il nostro Regolamento, e possiamo affermare che � stato fatto con maggiore saggezza. Basta, infatti, il semplice fatto che noi possiamo fare dichiarazioni di voto a scrutinio segreto. Ci� � pi� giusto, perch� il segreto pu� valere per chi lo ha chiesto, non gi� per gli altri. Perch� 10 o 20 deputati o senatori debbono vincolare alle loro esigenze tutti gli altri? Cos� il nostro Regolamento, ripeto, � pi� giusto di quello della Camera, secondo il quale ad esempio, chiesta la chiusura della discussione generale, una volta che essa � approvata, decadono tutti i deputati che si erano iscritti a parlare. Secondo il nostro Regolamento, uno per gruppo ha facolt� di parlare, anche perch� vi possono essere dei colleghi che per una ragione qualsiasi non abbiano potuto intervenire ad esprimere la loro opinione sul disegno di legge in discussione. Ed allora, chiediamoci se la giunta del Regolamento del Senato � stata pi� saggia della Giunta del Regolamento della Camera nel regolare questa materia, cio� la procedura di urgenza. Secondo il nostro Regolamento � chiaro che la procedura d'urgenza debba essere chiesta quando il disegno di legge � presentato al Senato. Io anche in questo mi sono dato una spiegazione: � logico che i membri della Commissione sappiano in partenza quanto tempo hanno a loro disposizione per la discussione, perch�, sapendolo in partenza, regoleranno meglio il loro lavoro. Se sanno di avere due mesi potranno soffermarsi sulla discussione della parte generale, se sanno di avere un mese solo, potranno abbreviare la discussione generale per soffermarsi a lungo, sull'esame degli articoli. Ma vi � un'altra ipotesi che si deve formulare per dimostrare quanto pi� giusto e logico � il ostro Regolamento, in materia. Fate l'ipotesi che sia vero quanto voi dite (rivolto al centro) che cio� l'urgenza possa essere chiesta in qualsiasi momento. La Commissione inizia il suo lavoro con la convinzione di avere due mesi di tempo: discute ampiamente, si sofferma sulle pregiudiziali, sulla parte generale. Allo scadere dei 30 giorni, viene improvvisa una richiesta di urgenza: se questo fosse possibile, la discussione verrebbe stroncata.

All'onorevole Tupini, che ha presentato con altri colleghi la richiesta d'urgenza, (cenni di diniego del senatore Tupini), faccio questa leale domanda e sono sicuro che mi risponder� Sta bene, lei non ha firmato la richiesta, ma mi potr� rispondere cme Presidente della 1� Commissione. I nostri amici alla 1� Commissione hanno perduto il loro tempo o non hanno discusso piuttosto con seriet�, cercando di approfondire la questione? Voi stessi nei corridoi ci avete detto che si svolgeva una discussione seria e che i nostri amici portavano degli argomenti che potevano da voi essere contraddetti, ma erano argomenti. Non hanno mai portato il can per l'aia, hanno sempre cercato di rimanere sul terreno del disegno di legge presentato al loro esame. Perch� allora volete stroncare questa interessante, necessaria ed utile discussione fatta con tanta seriet� nella 1� Commissione?

Voglio ricordare una frase detta dall'onorevole Bubbio nella seduta del 30 dicembre u.s. alla Camera dei deputati. Ad un nostro amico che, rivolgendosi al Governo affermava: "Abbiamo posto dei quesiti al Governo su questa legge e non abbiamo mai avuto una risposta esauriente", candidamente l'onorevole Bubbio rispose: "Si and� con tanta premura che non potei farlo".

Bubbio. Sottosegretario di Stato per l'interno. Era dopo un mese di discussione.

Pertini. Ragione di pi�, se era dopo un mese. Lei offre un argomento alla mia tesi, la ringrazio. Se dopo un mese di discussione ella riconobbe che si era andati con tanta premura da non essere in grado di rispondere ai quesiti da lei posti, vuol dire che un mese non era stato sufficiente. Non vogliamo che sia stroncata questa discussione che si sta facendo con molta seriet� nella prima Commissione, vogliamo che essa continui e non dovete rimproverarci di volere a nostra disposizione troppo tempo e di voler fare una discussione troppo lunga, perch� i giorni corrono. Onorevole De Gasperi, lasci che le ricordi un detto francese: Tu l'as voulu Georges Dandin! Perdoni, onorevole De Gasperi, � lei che ha perduto il tempo semmai, non siamo noi. Perch� mai lei presenta, cosa che non � mai avvenuta prima, un disegno di legge che deve riformare il testo unico delle leggi elettorali alla vigilia delle elezioni? Perch� non l'ha presentato un anno prima? N� lei n� noi ci troveremmo in questa situazione. Comunque, non volete accusarci di voler discutere e approfondire questo disegno di legge che si trova alla 1� Commissione permanente. Abbiamo a sostegno nostro una altissima parola, la parola del Capo dello Stato, onorevole De Gasperi. � vero che quando egli ebbe a scrivere questo era il professor Einaudi, ma si tratta di una questione di principio e nessuno di noi pu�, sia pure indirettamente, formulare il sospetto, che tornerebbe ad offesa dell'altissima autorit�, e cio� che il parere del professor Einaudi non sia pi� oggi il parere del Presidente Einaudi. Si tratta di una questione di principio e la maggiore offesa che possa essere rivolta ad un uomo di fede, ad un uomo politico � l'incoerenza. Ebbene, il professor Einaudi scriveva: "� dubbio che l'essenza del Governo parlamentare sia nel diritto della maggioranza di votare le leggi. Una maggioranza che si offende al pensiero di una lotta senza quartiere da combattere contro una minoranza prima di giungere ad attuare i suoi voleri � ella tirannia". E continuava:" L'essenza del Governo parlamentare sta nella libert� illimitata di discussione".
Ecco quale alto parere abbiamo a sostegno di quanto affermiamo, a sostegno della nostra richiesta, e che cio� alla 1� Commissione deve essere lasciato il tempo di due mesi, come � stato concesso dall'Assemblea quando il disegno di legge venne qui attraverso il passaggio dalla Camera dei deputati. Questo, che vale per ogni disegno di legge, a maggior ragione vale per un disegno di legge elettorale: una legge elettorale importante per sua natura che incider�, come ho detto prima, anche sulla struttura dello Stato; legge elettorale da cui potranno derivare molte conseguenze. Vedete, signori, voi sorridete a questa mia affermazione; altri sorrisero al vostro posto, ascoltando un richiamo simile al mio, da parte dei nostri nel 1923 quando si discuteva alla Camera dei deputati il disegno di legge che portava la firma dell'onorevole Acerbo. Molti di voi sono insorti contro quel disegno di legge, ma poi siete arrivati alla conclusione di astenervi. Settantasette foste. Non siete stati conseguenti. Orbene, se fossero stati presenti molti del vostro gruppo e se voi aveste votato tutti contro la legge, come hanno fatto i nostri, la legge Acerbo non sarebbe passata nel 1923 al Parlamento. Comunque, � certo che qualcuno di voi, dopo, riflettendo sulle conseguenze che sono derivate da tale legge, deve aver pensato che se per caso quelle conseguenze avesse potuto prevedere, certamente il suo atteggiamento sarebbe stato molto diverso. � questo che non deve verificarsi pi�, per quanto ci concerne. Noi non possiamo attendere altri vent'anni per dirci: "Ci siamo sbagliati di fronte a questa legge; se lo avessimo saputo noi avremmo tenuto un atteggiamento molto pi� deciso nei suoi confronti". Voi vi siete soffermati soltanto su di un lato della legge Acerbo, allora, direi il lato deteriore, e cio� sul lato che quella legge, in ultima analisi, rappresentava un furto, come d'altra parte lo rappresenta la vostra. E siccome questo furto era fatto a danno vostro voi vi siete ribellati. Ma bisognava soffermarsi anche sul lato politico. Avete messo in evidenza con i vostri interventi interessanti, quelli ad esempio degli onorevoli Gronchi, Cingolani, De Gasperi, Merlin, Cappa, avete messo in evidenza il fatto che essa rappresentava un vergognoso furto. Voi ora state facendo la stessa cosa, con la differenza che la parola "furto" l'avete sostituita con la dizione: "nobile azione per difendere la democrazia in Italia". Ma la cosa rimane, � sempre quella: � un furto. 

Ma quello che mi preme dirvi, soprattutto, � che allora voi non vi siete soffermati sulle conseguenze politiche che potevano derivare da quella legge, tanto � vero che se per caso queste conseguenze voi avreste preveduto, il vostro atteggiamento sarebbe stato completamente diverso. Mi potete rispondere: noi non abbiamo avuto tempo di farlo. Ed � appunto quello che noi non vogliamo domani debba dir uno dei nostri e cio�: "Non abbiamo avuto il tempo di discutere la legge, perch�, se l'avessimo avuto, avremmo potuto avvertire anche noi tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate". Appunto per evitare questo noi chiediamo che la discussione venga fatta con ampiezza, che nessun limite venga posto ad essa, cos� come non volle porne il Senato, se non quello normale di due mesi, quando ha ricevuto dall'altro ramo del Parlamento il disegno di legge oggi in esame.

Sono arrivato al termine di questa mia pregiudiziale, e mi chiedo chi � che deve intervenire per risolvere il quesito che io ho posto. Nell'altro ramo del Parlamento � stato possibile fare quello che si � fatto da parte del Governo e della sua maggioranza, perch� chi avrebbe dovuto opporvisi si pieg� all'ultimo momento sotto il peso di sue preoccupazioni, facendosi strumento del sopruso altrui. Torna, per�, a onore e a garanzia del primo Senato della Repubblica l'aver avuto fino ad oggi una Presidenza che ha dimostrato di volersi tenere al di sopra di ogni contrasto di parte, di voler rappresentare non la sola maggioranza o la sola minoranza, ma l'Assemblea nel suo complesso; di aver avuto una Presidenza che fino ad oggi ha dimostrato di voler essere vigile custode del suo Regolamento e della Carta costituzionale. Se questo nostro convincimento, signor Presidente, dovesse crollare, con esso crollerebbe anche uno degli ultimi argini che ancora si frappongono al prepotere di chi, calpestando il Regolamento e la Carta costituzionale, medita di trasformare il Governo in regime.
Orbene, non pu� non preoccuparci che questo avvenga, e perci� deve impedirlo chi per l'alta sua carica sta al di sopra d'ogni interesse di parte ed ha soltanto a cuore la sorte del Paese e della democrazia.

Con questo animo faccio appello alla sua alta autorit� ed ai suoi poteri, signor Presidente. Qui si tratta, infatti, di far rispettare il Regolamento, per cui deve essere respinta senza esame la richiesta di urgenza avanzata. L'articolo 9 a lei, solo a lei affida questo compito. Mi auguro che la mia richiesta venga accolta, me lo auguro, signor Presidente, per l'onore e il prestigio del Senato, e per la sicurezza della democrazia in Italia.

"Avanti!", 31 gennaio 1953.


Documenti Fondazione di Studi Storici Filippo Turati   Documenti Associazione Nazionale Sandro Pertini   Materiale consultabile su CD-Rom

 

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