DOCUMENTI
21. Il libretto di lavoro
L'idea del libretto di lavoro non � nuova. Come
tutti gli istituti giuridici e sociali, il libretto di lavoro ha
avuto una sua storia e varie sono state le concezioni e le
finalit� ad esso assegnate. Ma, se non � nuova l'idea, nuovi
sono lo spirito da cui muove e gli scopi cui si ispira la
istituzione del libretto di lavoro nell'ordinamento corporativo
fascista.
Tra i precedenti storici di questo istituto, � particolarmente
interessante ricordare il libretto di lavoro istituito da
Napoleone con il decreto del 9 frimaio, nell'anno XII della
Rivoluzione francese. Tale decreto fece obbligo a tutti i
lavoratori di provvedersi di un libretto. Questo doveva essere
autenticato da un commissario di polizia, nelle citt� di Parigi,
Lione, Marsiglia, e, nelle altre citt�, dall'autorit�
municipale. Esso doveva contenere le generalit� dell'operaio e
indicare la sua professione ed il datore di lavoro presso cui
fosse impiegato. I lavoratori avevano l'obbligo di farvi segnare
tutti i mutamenti di impiego o di residenza; ogni operaio che
viaggiasse sfornito del libretto regolarmente vistato sarebbe
stato arrestato e punito come vagabondo.
� facile scorgere che l'istituto napoleonico, pi� che fondarsi
su un principio di tutela e di assistenza sociale, era uno
strumento di polizia per la vigilanza ed il controllo degli
operai. Uno scrittore socialista, nel commentare il surricordato
decreto, � giunto a dire che esso violava i princip� essenziali
della Rivoluzione e annientava, vantaggio della borghesia
capitalistica e padronale, ogni libert� e ogni eguaglianza.
Particolarmente degna di rilievo a tale riguardo � la
osservazione che il libretto di lavoro non portava alcuna
indicazione circa la misura del salario convenuto tra imprenditore
e lavoratore; mentre, d'altra parte, il lavoratore che avesse
ricevuto anticipazioni sul suo salario non poteva esigere la
restituzione del libretto e non poteva licenziarsi finch� non
avesse pagato il suo debito con le proprie prestazioni di lavoro.
Napoleone non trascur� i problemi sociali ed economici, ma, nel
risolverli, si ispir� a concetti ben diversi da quelli che oggi
ispirano la politica del lavoro. L'associazionismo operaio era da
reprimersi, come erano da reprimersi i tentativi di sciopero che
in quel tempo avevano cominciato ad apparire ed a preoccupare. Lo
Stato cominciava a rendersi conto dell'utilit� di avvalersi della
collaborazione delle rappresentanze economiche, ma il concetto
dominante nella politica sociale ed economica di Napoleone era
quello di avvalersi della collaborazione consultiva delle sole
rappresentanze della borghesia capitalistica, evitando ogni
associazionismo operaio. Le Camere consultive istituite dalla
legge del 22 germinale dell'anno XI comprendevano var� membri,
padroni od antichi padroni, presieduti dal sindaco o dal prefetto.
Il compito di tali organi era quello di studiare i mezzi pi�
idonei per migliorare l'attrezzatura industriale. E fu in questo
periodo che Napoleone istitu� il libretto di lavoro obbligatorio
per tutti i lavoratori.
In un secolo, l'ambiente sociale e politico � profondamente
mutato, e quegli stessi provvedimenti, quali l'istituzione di un
libretto di lavoro, che erano consigliati da soli ragioni di
pubblica sicurezza, rispondono oggi alla esigenza di una efficace
tutela e di una provvida assistenza dei lavoratori. Una volta
erano gli stessi esponenti del movimento operaio ad ostacolare il
libretto di lavoro, in cui scorgevano una misura precauzionale di
polizia ed uno strumento di oppressione nelle mani dei padroni.
Oggi sono stati i rappresentanti dei lavoratori ad invocare
l'istituzione del libretto di lavoro.
Nella sessione del giugno 1932 i rappresentanti delle Associazioni
nazionali fasciste dei prestatori d'opera presentarono al
Consiglio nazionale delle Corporazioni un ordine del giorno, con
cui si proponeva la trasformazione del libretto-paga in un
libretto generale di lavoro. Con il detto ordine del giorno si
affidava alla Commissione per la revisione delle leggi del lavoro
l'incarico di studiarne la forma, tenendo presente che il
libretto, strumento fondamentale per il normale svolgimento
dell'attivit� corporativa, doveva raggiungere i seguenti scopi:
1�) servire ai fini della statistica del lavoro; 2�) sostituirsi
alle formalit� esistenti; 3�) specificare i diversi elementi che
concorrono a formare il salario; 4�) individuare i lavoratori a
domicilio e seguirne l'attivit�; 5�) fornire all'Ispettorato
corporativo e agli organismi sindacali tutti gli elementi
necessari per seguire costantemente il lavoro degli operai; 6�)
assicurare il rispetto dei patti collettivi e delle leggi sociali
del Regime.
Il Ministero delle Corporazioni accolse il voto, e la questione fu
prontamente messa allo studio. Attraverso numerose ed approfondite
discussioni, con l'intervento delle rappresentanze sindacali, �
stato elaborato uno schema di provvedimento legislativo, che
istituisce il libretto di lavoro "per tutti coloro che
prestano la propria opera alla dipendenza altrui, compresi i
lavoranti a domicilio e gli addetti ai lavori domestici".
Sono previste in tale schema alcune eccezioni tassativamente
indicate, ma l'obbligo della tenuta del libretto di lavoro assume
una portata amplissima.
Il libretto di lavoro viene considerato come la carta personale
del lavoratore, e pertanto in esso dovranno essere indicate e
specificate tutte le condizioni del prestatore d'opera, compresi
il grado di istruzione, l'idoneit� al lavoro, la qualifica
professionale, l'attivit� esplicata, l'ammontare delle
retribuzioni, gli infortuni subiti, le malattie professionali
contratte in servizio e la durata delle assenze derivatene.
Il libretto di lavoro � il documento necessario per l'ammissione
al lavoro: durante l'impiego dell'operaio si ritiene debba essere
depositato presso il datore di lavoro, che deve farvi le
annotazioni relative a tutto lo svolgimento del rapporto di
lavoro. Il datore di lavoro dovrebbe consegnare al lavoratore il
libretto, aggiornato di ogni indicazione, allorch� cessi la
prestazione d'opera.
Problema di particolare difficolt� �, come � noto, quello del
diritto del lavoratore di prendere visione del libretto. Questo
diritto non pu� non avere il pi� pieno riconoscimento. La
visione del libretto di lavoro interessa altres� l'associazione
sindacale, dalla quale il lavoratore � rappresentato, nei casi in
cui sia insorta controversia sull'applicazione delle leggi o dei
contratti collettivi di lavoro.
Il libretto di lavoro - nello schema di provvedimento - viene
inteso non soltanto come il mezzo della pi� completa
rivendicazione delle qualit� del lavoratore, ma anche come mezzo
di dimostrazione della sua attivit� e capacit� di lavoro e
dell'applicazione nei suoi confronti delle norme contenute nelle
leggi sociali e nei contratti collettivi di lavoro.
L'istituzione del libretto di lavoro - oltre a ispirarsi ad alte
finalit� di tutela e di assistenza sociale - deve tendere anche a
semplificare l'applicazione delle norme legislative, concentrando
in un solo documento tutte le formalit� che si sono andate
sovrapponendo, con grave disagio dei produttori e con scarso
beneficio dei lavoratori.
Il libretto di lavoro deve infine costituire un pi� idoneo mezzo
per formare le statistiche della occupazione e della
disoccupazione operaia, e per utilizzare le specifiche attitudini
dei lavoratori, meglio salvaguardandone la personalit� e le
particolari qualit�, che ne fanno non degli accessor� della
macchina, ma dei produttori aventi una consapevolezza del loro
compito anche inventivo e creativo.
Buona legge sociale � dunque quella che, senza aggravio eccessivo
della produzione, reca al lavoratore il maggiore vantaggio. A
questo principio deve rispondere il provvedimento per la
istituzione del libretto di lavoro.
Febbraio 1934-XII
[B. BIAGI, Scritti di politica corporativa,
Bologna, Zanichelli 1934, pp. 117-121]
Dal volume
Lo Stato Sociale in Italia
Storia e documenti
Vol. I - Dall'Unit� al fascismo
(1861-1943)
di Gianni Silei
Manduria-Bari-Roma
Lacaita 2003
Collana "Strumenti e Fonti"

[chiudi]
|