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DOCUMENTI

21. Il libretto di lavoro

L'idea del libretto di lavoro non � nuova. Come tutti gli istituti giuridici e sociali, il libretto di lavoro ha avuto una sua storia e varie sono state le concezioni e le finalit� ad esso assegnate. Ma, se non � nuova l'idea, nuovi sono lo spirito da cui muove e gli scopi cui si ispira la istituzione del libretto di lavoro nell'ordinamento corporativo fascista.
Tra i precedenti storici di questo istituto, � particolarmente interessante ricordare il libretto di lavoro istituito da Napoleone con il decreto del 9 frimaio, nell'anno XII della Rivoluzione francese. Tale decreto fece obbligo a tutti i lavoratori di provvedersi di un libretto. Questo doveva essere autenticato da un commissario di polizia, nelle citt� di Parigi, Lione, Marsiglia, e, nelle altre citt�, dall'autorit� municipale. Esso doveva contenere le generalit� dell'operaio e indicare la sua professione ed il datore di lavoro presso cui fosse impiegato. I lavoratori avevano l'obbligo di farvi segnare tutti i mutamenti di impiego o di residenza; ogni operaio che viaggiasse sfornito del libretto regolarmente vistato sarebbe stato arrestato e punito come vagabondo.
� facile scorgere che l'istituto napoleonico, pi� che fondarsi su un principio di tutela e di assistenza sociale, era uno strumento di polizia per la vigilanza ed il controllo degli operai. Uno scrittore socialista, nel commentare il surricordato decreto, � giunto a dire che esso violava i princip� essenziali della Rivoluzione e annientava, vantaggio della borghesia capitalistica e padronale, ogni libert� e ogni eguaglianza. Particolarmente degna di rilievo a tale riguardo � la osservazione che il libretto di lavoro non portava alcuna indicazione circa la misura del salario convenuto tra imprenditore e lavoratore; mentre, d'altra parte, il lavoratore che avesse ricevuto anticipazioni sul suo salario non poteva esigere la restituzione del libretto e non poteva licenziarsi finch� non avesse pagato il suo debito con le proprie prestazioni di lavoro.
Napoleone non trascur� i problemi sociali ed economici, ma, nel risolverli, si ispir� a concetti ben diversi da quelli che oggi ispirano la politica del lavoro. L'associazionismo operaio era da reprimersi, come erano da reprimersi i tentativi di sciopero che in quel tempo avevano cominciato ad apparire ed a preoccupare. Lo Stato cominciava a rendersi conto dell'utilit� di avvalersi della collaborazione delle rappresentanze economiche, ma il concetto dominante nella politica sociale ed economica di Napoleone era quello di avvalersi della collaborazione consultiva delle sole rappresentanze della borghesia capitalistica, evitando ogni associazionismo operaio. Le Camere consultive istituite dalla legge del 22 germinale dell'anno XI comprendevano var� membri, padroni od antichi padroni, presieduti dal sindaco o dal prefetto. Il compito di tali organi era quello di studiare i mezzi pi� idonei per migliorare l'attrezzatura industriale. E fu in questo periodo che Napoleone istitu� il libretto di lavoro obbligatorio per tutti i lavoratori.
In un secolo, l'ambiente sociale e politico � profondamente mutato, e quegli stessi provvedimenti, quali l'istituzione di un libretto di lavoro, che erano consigliati da soli ragioni di pubblica sicurezza, rispondono oggi alla esigenza di una efficace tutela e di una provvida assistenza dei lavoratori. Una volta erano gli stessi esponenti del movimento operaio ad ostacolare il libretto di lavoro, in cui scorgevano una misura precauzionale di polizia ed uno strumento di oppressione nelle mani dei padroni. Oggi sono stati i rappresentanti dei lavoratori ad invocare l'istituzione del libretto di lavoro.
Nella sessione del giugno 1932 i rappresentanti delle Associazioni nazionali fasciste dei prestatori d'opera presentarono al Consiglio nazionale delle Corporazioni un ordine del giorno, con cui si proponeva la trasformazione del libretto-paga in un libretto generale di lavoro. Con il detto ordine del giorno si affidava alla Commissione per la revisione delle leggi del lavoro l'incarico di studiarne la forma, tenendo presente che il libretto, strumento fondamentale per il normale svolgimento dell'attivit� corporativa, doveva raggiungere i seguenti scopi: 1�) servire ai fini della statistica del lavoro; 2�) sostituirsi alle formalit� esistenti; 3�) specificare i diversi elementi che concorrono a formare il salario; 4�) individuare i lavoratori a domicilio e seguirne l'attivit�; 5�) fornire all'Ispettorato corporativo e agli organismi sindacali tutti gli elementi necessari per seguire costantemente il lavoro degli operai; 6�) assicurare il rispetto dei patti collettivi e delle leggi sociali del Regime.
Il Ministero delle Corporazioni accolse il voto, e la questione fu prontamente messa allo studio. Attraverso numerose ed approfondite discussioni, con l'intervento delle rappresentanze sindacali, � stato elaborato uno schema di provvedimento legislativo, che istituisce il libretto di lavoro "per tutti coloro che prestano la propria opera alla dipendenza altrui, compresi i lavoranti a domicilio e gli addetti ai lavori domestici". Sono previste in tale schema alcune eccezioni tassativamente indicate, ma l'obbligo della tenuta del libretto di lavoro assume una portata amplissima.
Il libretto di lavoro viene considerato come la carta personale del lavoratore, e pertanto in esso dovranno essere indicate e specificate tutte le condizioni del prestatore d'opera, compresi il grado di istruzione, l'idoneit� al lavoro, la qualifica professionale, l'attivit� esplicata, l'ammontare delle retribuzioni, gli infortuni subiti, le malattie professionali contratte in servizio e la durata delle assenze derivatene.
Il libretto di lavoro � il documento necessario per l'ammissione al lavoro: durante l'impiego dell'operaio si ritiene debba essere depositato presso il datore di lavoro, che deve farvi le annotazioni relative a tutto lo svolgimento del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro dovrebbe consegnare al lavoratore il libretto, aggiornato di ogni indicazione, allorch� cessi la prestazione d'opera.
Problema di particolare difficolt� �, come � noto, quello del diritto del lavoratore di prendere visione del libretto. Questo diritto non pu� non avere il pi� pieno riconoscimento. La visione del libretto di lavoro interessa altres� l'associazione sindacale, dalla quale il lavoratore � rappresentato, nei casi in cui sia insorta controversia sull'applicazione delle leggi o dei contratti collettivi di lavoro.
Il libretto di lavoro - nello schema di provvedimento - viene inteso non soltanto come il mezzo della pi� completa rivendicazione delle qualit� del lavoratore, ma anche come mezzo di dimostrazione della sua attivit� e capacit� di lavoro e dell'applicazione nei suoi confronti delle norme contenute nelle leggi sociali e nei contratti collettivi di lavoro.
L'istituzione del libretto di lavoro - oltre a ispirarsi ad alte finalit� di tutela e di assistenza sociale - deve tendere anche a semplificare l'applicazione delle norme legislative, concentrando in un solo documento tutte le formalit� che si sono andate sovrapponendo, con grave disagio dei produttori e con scarso beneficio dei lavoratori.
Il libretto di lavoro deve infine costituire un pi� idoneo mezzo per formare le statistiche della occupazione e della disoccupazione operaia, e per utilizzare le specifiche attitudini dei lavoratori, meglio salvaguardandone la personalit� e le particolari qualit�, che ne fanno non degli accessor� della macchina, ma dei produttori aventi una consapevolezza del loro compito anche inventivo e creativo.
Buona legge sociale � dunque quella che, senza aggravio eccessivo della produzione, reca al lavoratore il maggiore vantaggio. A questo principio deve rispondere il provvedimento per la istituzione del libretto di lavoro.

Febbraio 1934-XII


[B. BIAGI, Scritti di politica corporativa, Bologna, Zanichelli 1934, pp. 117-121]

Dal volume
Lo Stato Sociale in Italia
Storia e documenti
Vol. I - Dall'Unit� al fascismo
(1861-1943)

di Gianni Silei
Manduria-Bari-Roma
Lacaita 2003
Collana "Strumenti e Fonti"


Documenti Fondazione di Studi Storici Filippo Turati  Materiale consultabile su CD-Rom

 

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