Fondazione di studi storici “Filippo Turati”

  

 

 

 

                                Norme per la consultazione degli archivi

 

 

 

Condizioni di ammissione

 

        Sono ammessi alla consultazione della documentazione archivistica tutti i laureati – presentati da un docente universitario – e gli studiosi che ne facciano motivata domanda, in relazione alle loro ricerche. Sono esclusi dalla consultazione della corrispondenza i dottorandi e i laureandi. La Direzione si riserva di valutare situazioni particolari, purché motivate.

        L’accesso è consentito sulla base di una richiesta, indirizzata al Direttore dell’Archivio, nella quale devono essere specificati oggetto e finalità della ricerca. L’ufficio provvederà a concordare le date di accesso.

 

Orario della sala di studio

 

       La sala di studio è aperta su appuntamento, nell’ambito del seguente orario:  mercoledì-giovedì, 9,30-12,30; mercoledì, 14,00-17,00.

       La Fondazione è chiusa nei giorni festivi e nel mese di agosto.

 

Regolamento della sala di studio

 

       Ottenuta l’ammissione alla consultazione dei fondi e, quindi, l’accesso alla sala studio, gli studiosi sono tenuti ad attenersi alle norme seguenti:

 

-         è vietato introdurre nella sala di studio borse, cartelle e altri contenitori;

-         sono vietate azioni che possano danneggiare qualsiasi documento;

-         non è consentito apporre qualsiasi segno sulle carte;

-         non è consentito alterare l’ordine delle carte e dei fascicoli;

-         è consentita la consultazione di una sola busta per volta;

-         la consultazione è strettamente personale, pertanto è vietato lo scambio di materiale archivistico non autorizzato;

-         si raccomanda il silenzio in sala, dove non si consente l’uso dei cellulari.

 

               La ricerca

 

                      La Fondazione garantisce la libera consultazione degli strumenti di

               corredo ai fondi da essa prodotti, nelle forme di guide, inventari – dattilo  

               scritti o pubblicati – elenchi di consistenza, etc. La richiesta dei documenti

               deve essere effettuata su appositi moduli, disponibili in sala.

                      Per lo svolgimento delle ricerche, lo studioso può far riferimento al    

               responsabile della sala.

             La consultabilità dei documenti 

                 

                                  

     Le norme regolanti la consultabilità dei fondi della Fondazione sono  

 allineate alla normativa vigente. In particolare, si fa riferimento al D.L 30 

 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e al

  D.L. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e 

 successive modifiche.

     La regola generale è la libera consultabilità di tutti i documenti. Si 

 ritengono tuttavia riservati ed esclusi dalla consultazione – in base al Capo 3. del citato D.L. 42/2004, artt. da 122 a 127, all’art. 103 del cit. D.L. 196/203, nonché all’app. A2 (“Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici”) a detto D.L. – i seguenti documenti:

a)      doc. dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell’art. 125, relativi alla politica estera o interna, consultabili 50 anni dopo la loro data;

b)      doc. contenenti dati sensibili (idonei a rivelare l’origine razziale e etnica; le convinzioni religiose, filosofiche; le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni), nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, consultabili 40 anni dopo la loro data. Il termine è di 70 anni, se i dati riguardano lo stato di salute, la vita sessuale o relazioni di tipo familiare.

 

            La fotoriproduzione

 

                  I documenti consultabili presso la Fondazione possono essere riprodotti in numero limitato e con esclusione dei carteggi.

 

            L’autorizzazione a pubblicare

 

   Qualsiasi richiesta di pubblicazione di documenti deve essere inoltrata alla Direzione, che si riserva il diritto insindacabile di decisione. Anche la pubblicazione di citazioni o estratti di documenti – nella misura massima di  uno o due periodi – deve essere autorizzata dalla Direzione. E’ consentita la              citazione dell’informazione. In ogni caso, la pubblicazione parziale del doc. dovrà riportarne la segnatura indicata nello strumento di corredo e la formula: “su concessione della Fondazione di studi storici  Filippo Turati di Firenze”.

                Qualora venga concesso il diritto alla pubblicazione, integrale o parziale, di documenti conservati dalla Fondazione, è ritenuta obbligatoria la consegna di 3 copie della pubblicazione per la quale è stata richiesta l’autorizzazione.

 

 

 

 

                                                                                            La Direzione